CREDITO DI IMPOSTA PER LE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE 2020

E’ stata pubblicata sul sito del Dipartimento dello Sport il modulo che  gli “sponsor” devono presentare entro il 1 aprile p.v. per fruire del credito di imposta per le sponsorizzazioni anno d’imposta 2020 secondo quanto indicato nel  Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020 che ha dato attuazione alla norma, disciplinando requisiti e modalità di presentazione delle domande.
La domanda va inviata entro il 1 aprile 2021 con gli allegati richiesti, all’indirizzo pec ufficiosport@pec.governo.it e all’indirizzo  servizioprimo.sport@governo.it.

Si ricorda che il credito di imposta sponsorizzazioni è rivolto a:
lavoratori autonomi;
imprese;
enti non commerciali che hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di:
leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche, Società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

Il credito di imposta riconosciuto è pari al 50% degli investimenti effettuati a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

Si ricorda che sono esclusi dal beneficio i versamenti effettuati in favore di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e che l’ammontare dell’investimento realizzato deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro.

Il credito d’imposta è utilizzabile, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo.

Ai fini della fruizione del credito d’imposta le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente con mezzi tracciabili.

LINK UTILI

Credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive 2020 

Il testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

Modulo di domanda per il riconoscimento del credito d’imposta 

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