L’Agenzia delle Entrate nella risposta n° 67 del 20 febbraio 2020 a fronte dell’istanza di interpello formulata da un professionista in regime forfetario finalizzato a sapere se le fatture da lui emesse nei confronti di un’associazione regolarmente riconosciuta dal CONI, potessero legittimamente considerarsi esenti dall’imposta di bollo in virtù dell’esenzione totale di tale imposta nei confronti delle ASD e SSD ha affermato che l’imposta è dovuta.
Il ragionamento dell’Agenzia si basa su due argomentazioni:
la prima è che la lettera dell’articolo 27 bis prevede l’esenzione per “atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni e attestazioni …”: ne deriva l’esclusione delle fatture e delle ricevute dai documenti esclusi dall’imposta del bollo;
la seconda è che l’obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o sulle ricevute verte a carico del soggetto che emette la fattura, cioè colui che la consegna o spedisce al destinatario della fattura, non invece a carico del soggetto che riceve la fattura (l’associazione).
In conclusione, come riportato nel testo della risposta:
“Più precisamente si ritiene che le fatture oggetto d’interpello rientrano nel campo applicativo dell’articolo 13, n. 1, della Tariffa allegato A, parte I, annessa al DPR n.642 del 1972, il quale prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di Euro 2,00 per ogni esemplare per le “Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria“.
Si ricorda, con l’occasione, che in ogni caso l’imposta non è dovuta quando la somma non supera i 77,47 euro.
In allegato la risposta integrale n° 67/2020 dell’Agenzia delle Entrate.