Come noto, le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche godono di particolari agevolazioni fiscali. Ta queste la possibilità di erogare rimborsi forfetari, indennità di trasferta, premi e compensi a soggetti che svolgono attività in loro favore nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” e “collaborazioni coordinate e continuative di tipo amministrativo- gestionale di natura non professionale” che costituiscono redditi diversi ai sensi dell’art 67 lett. m) del TUIR.
L’applicazione di tale normativa comporta una attenta valutazione, in particolare occorre individuare quali sono i soggetti che possono percepire tali somme che, ricordiamo fino all’importo di 10.000 euro non costituiscono reddito per il percipiente.
Sul tema è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 189 del 12 aprile 2022 a seguito di un interpello presentato da un’Associazione Sportiva Dilettantistica, riconosciuta dal Coni, che eroga compensi “dilettantistici” ad atleti, allenatori, massaggiatori, istruttori, dirigenti, amministratori e che, avendo ottenuto, tramite gara pubblica, la gestione di un palazzetto dello sport, vuole sapere in quale “casella” reddituale inquadrare i compensi erogati per le mansioni di giardiniere, custode e addetto alle pulizie. L’ASD stessa ipotizza che, a differenza degli altri, questi non siano ricompresi nell’ambito dei redditi diversi.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che i compensi corrisposti dall’ASD ai custodi, ai giardinieri e agli addetti alle pulizie del palazzetto dello sport tenuto in gestione, non rientrano tra i redditi diversi, in quanto relativi a prestazioni non strettamente connesse e necessarie allo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche.
Nella risposta fornita al contribuente l’Agenzia ripercorre l’evoluzione normativa dell’articolo 67, comma 1, lettera m), del Tuir, che inquadra tra i redditi diversi, ai quali si applica il regime fiscale agevolativo dettato dall’articolo 69, comma 2, dello stesso Testo unico,
A tal proposito, tra l’altro, ricorda che il perimetro applicativo della norma è stato ampliato dall’articolo 35, comma 5, del Dl n. 207/2008, il quale ha chiarito che “nelle parole “esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” contenute nell’articolo 67, comma 1, lettera m), del Tuir, sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica” con la conseguenza che rientrano nell’ambito dell’“esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”, anche le prestazioni di coloro che svolgono attività “propedeutiche” (formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica), a prescindere dalla realizzazione di una manifestazione sportiva.
In merito poi alle condizioni che consentono l’applicazione del regime agevolativo, l’amministrazione richiama la lettera circolare del 1° dicembre 2016, con la quale l’Ispettorato nazionale del lavoro ha chiarito che sono essenzialmente due:
l’Associazione/Società Sportiva Dilettantistica deve essere riconosciuta dal CONI attraverso l’iscrizione nel registro delle società sportive
il percettore dei compensi deve svolgere mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni.
Tanto premesso, osserva che le prestazioni rese dai custodi, dai giardinieri e dagli addetti alle pulizie del palazzetto non sembrano strettamente connesse e necessarie allo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche dell’ASD istante. Appaiono piuttosto collegate all’assunzione di un obbligo personale diverso da quello derivante dal vincolo associativo, il quale determina l’impossibilità di far rientrare i relativi compensi fra i redditi diversi e applicare la connessa disposizione agevolativa.