Le Associazioni e Società che organizzano gare e campionati facendo pagare un biglietto di ingresso sono esonerate dall’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri in quanto riguardanti biglietti già oggetto di trasmissione SIAE.
La Società che organizza e gestisce gare e campionati sportivi è esonerata dall’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri (articolo 2, comma 1, Dlgs n. 127/2015) riguardanti i biglietti emessi, in quanto i dati sono già oggetto di separata trasmissione alla Siae, che li mette a disposizione dell’Anagrafe tributaria.
Diversamente devono essere inviati telematicamente i dati relativi ai corrispettivi relativi alle attività accessorie diverse dal biglietto d’ingresso, in genere documentati con scontrino o ricevuta fiscale.
È quanto precisa l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 7 del 17 gennaio 2020.
Nell’interpello formulato, la Società ritiene di non essere tenuta all’obbligo di trasmissione elettronica degli incassi riguardanti i biglietti perché l’attività di gestione e organizzazione di eventi sportivi rientra tra gli “spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono” elencati nella tabella C allegata al Dpr n. 633/1972, punto n. 2, i cui ricavi sono da certificare in base all’articolo 74-quarter dello stesso decreto Iva.
Inoltre, secondo l’istante, l’adempimento comporterebbe una duplicazione delle informazioni già inviate alla Siae (e a disposizione del Fisco) con cadenza giornaliera e mensile. Infine, la società osserva che il software per la trasmissione elettronica dei dati non è idoneo a contenere tutti i dati minimi necessari proprio a quanto previsto dall’articolo 74-quater su richiamato
L’Agenzia delle entrate condivide le conclusioni dell’istante facendo riferimento a chiarimenti forniti per attività analoghe secondo cui fuori dall’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri previsto dall’articolo 2, comma 1 del Dlgs n. 127/2015 gli incassi provenienti dalla vendita di biglietti per assistere agli spettacoli, perché i relativi dati sono inviati già alla Siae, che provvede a metterli a disposizione del Fisco.
L’Agenzia conferma, infine, che non usufruiscono dell’esonero e, quindi, devono essere trasmessi quotidianamente per via telematica, i corrispettivi relativi alle attività accessorie alle manifestazioni diversi dai biglietti d’ingresso, tradizionalmente documentati con scontrino o ricevuta fiscale.